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Il miglioramento sismico degli edifici scolastici e requisiti istituti paritari

Normative – Soglie prestazionali – Tecniche di Intervento – Iter procedurale

Inquadramento normativo : Norme Tecniche per le costruzioni NTC 2018

Ai sensi delle NTC 2018 § 2.4.2 gli edifici scolastici rientrano nella Classe d’Uso III (costruzioni con affollamenti significativi), con:

  • Coefficiente d’uso Cu = 1,5
  • Vita nominale VN = 50 anni → Periodo di riferimento VR = 75 anni
  • Obbligo di verifiche sia a SLV (Salvaguardia Vita) che a SLC (Collasso) nel caso di adeguamento sismico

N.B.: Gli edifici adibiti a scuola è l’unico caso di Classe III per il quale la soglia del ζE in caso di miglioramento, è analoga alla Classe IV (ospedali).

Soglie prestazionali NTC 2018 Cap. 8.4.2

Per gli interventi di miglioramento sismico su strutture scolastiche Classe III, la norma impone:

Condizione ζE richiesto post-operam
Strutture Classe III (in caso di scuole) ζE, post operam ≥ 0,60
Con sistemi di isolamento sismico ζE = 1,00 (adeguamento completo)
Miglioramento minimo ζE,Post operam ≥ ζE, ante + 0,10

Dove ζE è il rapporto tra l’azione sismica sopportabile dalla struttura e quella di progetto per una nuova costruzione.

Obbligo di adeguamento

L’adeguamento sismico (ζE = 1,00) è obbligatorio, ai sensi dell’art. 8.4.3 NTC 2018, nei casi di:

  • Cambio di destinazione d’uso verso Classe III (es. edificio uso uffici riconvertito in scuola)
  • Sopraelevazioni anche parziali di un piano;
  • Ampliamenti in adiacenza strutturale all’esistente;
  • Variazioni d’uso con incremento dei carichi verticali in fondazione > 10%;
  • Trasformazioni sistematiche che portino a un sistema strutturale diverso dal precedente;

 

Gli edifici esistenti adibiti ad uso scolastico

Secondo la Circolare esplicativa NTC 2018, Cap. 8.3 l’indice ζE inferiore a 0,6 non determina di per sé un obbligo immediato di messa fuori servizio o di intervento dovendo invece valutarsi e programmarsi i provvedimenti più idonei secondo una pluralità di fattori quali gravità dell’inadeguatezza, conseguenze sulla pubblica incolumità, disponibilità economiche.

 

GLI EDIFICI ESISTENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI NTC E DIRITTO SCOLASTICO L. 62/2000

La Legge 10 marzo 2000, n. 62 (art. 1, comma 6) stabilisce che il Ministero debba accertare l’originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. La revoca scatta alla perdita anche di uno solo dei requisiti, tra cui: disponibilità di locali, arredi e attrezzature adeguati” e “rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, sicurezza e igiene dei locali scolastici”

Le NTC 2018 e l’OPCM 3274/2003 sono entrambe norme vigenti in materia di edilizia e sicurezza e, la relazione tecnica di idoneità strutturale è un documento richiesto espressamente per il mantenimento della parità; per le scuole paritarie ogni anno scolastico il gestore deve attestare la Relazione tecnica di idoneità della struttura edilizia in termini sia di rispetto delle NTC che delle norme di sicurezza e di igiene.

Nel caso in cui la verifica di vulnerabilità sismica riveli un ζE < soglia minima ed il gestore non abbia programmato né avviato interventi, la relazione tecnica annuale non potrà di conseguenza attestare la conformità alle norme di sicurezza strutturale vigenti: questo fa venire meno uno dei requisiti di parità.

A seguito dell’accertamento delle irregolarità e la (obbligatoria) successiva Comunicazione formale al gestore delle carenze riscontrate e l’Invito a regolarizzare con assegnazione di un termine (normativamente non superiore a 30 giorni) e la Verifica dell’avvenuto ripristino, in caso di mancata regolarizzazione il Direttore dell’USR competente potrebbe adottare un provvedimento di revoca della parità con effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

Poiché in un intervento di miglioramento sismico, solo per le indagini (geotecniche e strutturali), la verifica di vulnerabilità, la progettazione e la stima dei costi, sono necessari almeno tre mesi, la giurisprudenza ha ammesso che la regolarizzazione possa consistere anche nella presentazione di un piano temporale credibile con la programmazione degli interventi — analogamente a quanto la Cassazione ha ritenuto sufficiente per i Comuni con edifici scolastici pubblici.

 

Schema riepilogativo del rischio revoca parità

Status Rischio concreto
Verifica sismica mai eseguita (obbligo scaduto 31/12/2023 per zone 1 e 2) Alto: impossibile attestare conformità alle norme di sicurezza
Verifica eseguita, ζE < 0,60, nessuna programmazione interventi Alto: il tecnico non può firmare la relazione di idoneità annuale
Verifica eseguita, piano triennale di intervento in atto Basso: la programmazione documentata è elemento di tutela
Interventi in corso o completati con ζE ≥ 0,60 Nessun rischio

 

Nota

Sul piano della responsabilità, il DPR 380/2001 artt. 95 e ss. prevede nel caso in cui un evento sismico causi degli infortuni a dipendenti (e nel caso delle scuole anche agli alunni) conseguenze penali per gli enti che non abbiano dato corso alla verifica di vulnerabilità e/o ad alcun intervento di miglioramento sismico.

 

Iter procedurale per gli interventi

  1. Rilievo e/o acquisizione progetto strutturale originario —rilievo geometrico delle strutture (carpenterie) e verifica con progetto originario;
  2. Indagini finalizzate a raggiungere il livello di conoscenza obiettivo così come definito dalle NTC 2018 (§ 8.5.4) LC1/LC2/LC3: prove su cls ed acciai, e verifica tramite saggi localizzati ed indagini pacometriche delle armature esistenti;
  3. Valutazione vulnerabilità sismica analisi strutturale ante-operam, calcolo ζE esistente;
  4. Identificazione delle carenze strutturali: duttilità nodi trave-pilastro, pilastri “tozzi”, mancanza di gerarchia delle resistenze;
  5. Progetto preliminare dell’intervento scelta tra tecniche (cfr. prospetto), valutazione dei costi, verifica post operam per la dimostrazione del raggiungimento di ζE ≥ 0,60;
  6. Individuazione delle fasi in cui può frazionato l’intervento e relativa programmazione;
  7. Progetto esecutivo della fase 1 e Relazione verifica dell’incremento di resistenza degli elementi strutturali oggetto dei lavori di fase 1;
  8. Presentazione della Scia + Comunicazione Deposito Sismico (per gli interventi locali) o Istanza autorizzazione Sismica (per interventi di miglioramento sismico per le zone 1 e 2);
  9. Esecuzione dei lavori, prove di accettazione dei materiali, Relazione a strutture ultimate;
  10. Collaudo statico — obbligatorio per gli interventi di miglioramento sismico, non necessario per gli interventi di rinforzo locale;
  11. Ripetizione degli step 7,8,9,10 per ogni fase di intervento;

 

Tecniche di intervento

Tecnica

Applicazione prevalente

Note

FRP

Confinamento pilastri, rinforzo travi, setti in c.a.

/ murari, rinforzo nodi;

Interventi locali, aumentano la duttilità delle strutture minimizzando interruzione attività ma ben difficilmente sono sufficienti per raggiungere il miglioramento sismico del 60%;

CARBOSTRU_C-SYSTEM, CARBOSTRU_T-SYSTEM, JOINT C-SYSTEM (Pat.)

Rinforzi a presso flessione e taglio di pilastri, setti, pareti in

c.a. o muratura, vani ascensore, travi, Nodi travi/pilastri, maschi murari, fasce di piano.

Possibile il miglioramento della duttilità e della capacità resistente degli elementi che presentano le maggiori carenze e programmare via via gli altri interventi per stralci funzionali; grazie alla minima invasività non viene aumentata la rigidezza dell’edificio né diminuita la fruibilità.

Controventi metallici

Telai in c.a. con insufficiente rigidezza.

Possibile esecuzione per stralci funzionali ma generalmente viene limitata la fruibilità dell’immobile per l’inserimento dei telai in acciaio.

Pareti in CA aggiuntive/ Ringrossi sezione pilastri

Incremento rigidezza globale

Interessano tutti i piani richiedendo nuove specifiche fondazioni atte a trasferire gli effetti amplificati (a causa dell’aumento della rigidezza dell’edificio) del sisma al terreno

Isolamento sismico

Possibile solo per edifici con buona regolarità in pianta

Il progetto deve garantire l’adeguamento sismico (ζE

= 1,00); gli interventi devono essere realizzati sulla sommità di tutti i pilastri posti al medesimo piano sempre posto che questo sia sufficientemente rigido per garantire l’uniformità degli spostamenti Pericoloso effettuare l’intervento con la struttura sanitaria operativa; garantisce la massima continuità operativa post-sisma

Strutture in muratura: Intonaco armato o FRCM

Solo per le pareti degli edifici in muratura.

Possibile esecuzione per stralci funzionali (per gli FRCM i rinforzi vanno eseguiti su entrambi i lati delle pareti che si intendono rinforzare prevedendo le connessioni secondo le indicazioni del produttore del sistema.

 

Fonti di finanziamento

Strumento

Importo/Dotazione

Ente

Note

Fondo mitigazione vulnerabilità sismica edifici

pubblici (L. 213/2023, c. 400)

45 M€ (2024), 60

M€/anno 2025-

2028

MIT/MIM

PNRR M4C1 I3.3 (messa in sicurezza scuole)

Quota PNRR

MIM

Sicurezza sismica +

riqualificazione energetica

Mutui BEI (programmazione triennale regionale)

1,7 Mld€ 2018-

2020

MIUR/MEF/Regioni

Inserimento nei piani triennali regionali

obbligatorio

Avviso MIM 3 dicembre 2024 (DM 235/2024)

Graduatorie

pubblicate feb. 2025

MIM

Interventi da verifiche di vulnerabilità sismica