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Miglioramento Adeguamento Sismico

Le NTC 2018 al cap. 8.4 – costruzioni esistenti
prevedono la seguente classificazione degli interventi: di muglioramento sismico ed adeguamento sismico.

Per interventi di miglioramento sismico si intendono tutti quei lavori che hanno come obiettivo quello di aumentare le condizioni di sicurezza di un edificio esistente e la sua resistenza ad un’azione sismica

Per Adeguamento sismico invece si intendono gli interventi atti a raggiungere il livello di sicurezza rispetto all’azione di un sisma che è richiesto dalla normativa per le nuova costruzioni.

infografica disciplina interventi strutturali vs zone sismiche 2020

1) RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Gli interventi di miglioramento ed adeguamento sismico riguardano solo alcuni elementi della struttura, non devono cambiare significativamente il comportamento globale della struttura, hanno uno dei seguenti obiettivi:

– ripristinare eventuali danni dovuti ad es. a sisma od urti;
– migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di Pilastri, travi, setti, solai;
– impedire meccanismi di collasso locale;
– modificare un elemento o una porzione limitata della struttura;

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, evidenziando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che l’incremento di sicurezza degli elementi su cui si interviene non modifica il comportamento globale della struttura.

Non è necessario alcun collaudo.

2) INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO

Gli interventi di miglioramento sismico sono volti ad aumentare il livello di strutturale (quantificato attraverso il rapporto ξE tra lʹazione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione) al fine di raggiungere un incremento minimo del 10 % ( ξE >=0,1 ) per gli edifici di classe II e III mentre dovranno essere pari ad un minimo del 60% nel caso di edifici scolastici ( ξE >=0,6 ).

Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno ξE =1,0.

L’esclusione di interventi in fondazione dovrà essere motivata esplicitamente dal progettista, attraverso una verifica di idoneità del sistema di fondazione preesistente.

Vanno sottoposti a collaudo.

3) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO

Per gli interventi di adeguamento sismico vi è l’obbligo di intervento di adeguamento sismico – da sottoporre a collaudo statico – quando si deve:

A) sopraelevare / ampliare/ trasformare la costruzione; nella verifica della struttura dovrà risultare ξE ≥ 1,0 ;

B) apportare variazioni di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, oppure modifiche di classe d’uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV; nella verifica della struttura si potrà assumere ξE ≥ 0,80

CASE HISTORY

Vi riportiamo un esempio di intervento di adeguamento sismico eseguito su un edificio pubblico di interesse strategico mediante sistemi CARBOSTRU®:
 Ex Caserma Montezemolo – Corte dei Conti (Roma)